Contributo della Presidente CPO dell’Ordine degli Avvocati di Monza dott.ssa Rita Pinzani
CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA
Vorrei, nell’ambito della lotta alla violenza sulle donne sottolineare alcuni atti positivi che lo Stato italiano ha compiuto:
In particolare lo Stato italiano ha svolto un ruolo importante nel percorso di adozione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, (meglio conosciuta come Convenzione di Istanbul perché aperta alla firma in occasione della conferenza ministeriale di Istanbul del 11.5.2011), ratificata senza emendamenti con L.27.6.2014, entrata in vigore il 1. 8.2014.
Primo strumento internazionale vincolante sul piano giuridico per prevenire, contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica, partendo dall’assunto che ovunque nel mondo le donne sono sottoposte ad abusi, soprusi e discriminazioni: il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l’impunità dei colpevoli.
L’Italia è stato il quinto stato, dopo Albania, Portogallo, Turchia e Montenegro, ad aver ratificato la Convenzione, senza riserve ed emendamenti.
L’importanza di questa Convenzione è data dal fatto che è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne, contro qualsiasi forma di violenza.
Fornisce standard globali per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Il testo, elaborato da esperti internazionali dopo ampia discussione, rimaneggiamenti e correzioni, è stato adottato dal Consiglio Europeo nel 2011.
Si articola in 12 capitoli ed è strutturato sulle c.d. ”quattro P”:
PREVENIRE LA VIOLENZA FAVORIRE LA PROTEZIONE DELLE VITTIME E IL LORO SOSTEGNO, PERSEGUIRE L’IMPUNITA’ DEI COLPEVOLI E PERSEGUIRE POLITICHE INTEGRATE.
Pone particolare enfasi sulle prime due: uniche in grado di sradicare una grave violazione dei diritti umani ormai sistematica in Europa, e consentire in concreto il superamento di ogni discriminazione o attenuante derivante da ordinamenti culturali, religiosi in cui la sudditanza di genere costituisce adesione ad una norma superiore.
Nel preambolo, il testo legislativo fornisce la chiave di lettura dell’intervento integrato “riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere, de iure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne” e “riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione di rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione” “riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia”
Si deve sottolineare che la ratificazione della Convenzione da parte dell’Italia la fa diventare fonte primaria di diritto, ed impone una vera e propria rivoluzione culturale in quanto il legislatore dovrà affrontare il fenomeno non più come un fatto privato, che riguarda solo l’autore e la sua vittima, ma come fatto che va ad incidere sulle fondamenta della società civile, con la diretta conseguenza che tutte le norme si dovranno adeguare a quanto disposto dalla convenzione.
In questa sede non possiamo che dare degli spunti di riflessione sottolineando le novità positive della convenzione
Nel cap. primo, la C. stabilisce un chiaro legame tra l’obiettivo della parità dei sessi e quello dell’eliminazione della violenza nei confronti delle donne; definisce gli obiettivi, reca le definizioni e pone gli obiettivi generali per gli stati ratificanti (artt.1-6)
Si deve sottolineare che i principi enunciati sono già tutti riconosciuti dal nostro ordinamento a livello Costituzionale e di legislazione ordinaria.
In particolare l’art. 4 dei diritti fondamentali di uguaglianza e non discriminazione della Convenzione prevede che gli stati debbano adottare misure legislative per promuovere la tutela dei diritti delle vittime, che deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata su razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche, o di qualsiasi altro tipo come nazione di origine, ceto sociale, appartenenza a minoranze nazionali, censo, orientamento sessuale, identità di genere, età, condizioni di salute, disabilità, status matrimoniale, status di migrante, rifugiato, o su qualsiasi altra condizione. Tale articolo richiama immediatamente l’art. 3 della Nostra Costituzione (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.)
La C. fornisce definizioni che chiariscono una volta per tutte espressioni che spesso sono state fonti di ambiguità nell’art. 3 che
a) definisce per la prima volta la violenza contro le donne una violazione dei diritti umani, oltreché forma di discriminazione contro le donne; comprendendo tutti quegli atti di violenza fondati sul genere che provocano danni e sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica ed economica.
Ma anche la sola minaccia di compiere questi atti, ogni atto di coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata.
Sappiamo che per diritti umani si intendono quei diritti che vengono riconosciuti come fondamentali per il semplice fatto di essere un essere umano e che è un obbligo fondamentale per ogni stato salvaguardare.
Voglio solo ricordare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo di Parigi 10.10.1945, che per la prima volta nell’era moderna li definisce come UNIVERSALI, basati sul concetto di DIGNITA’ UMANA INTRINSECA, INALIENABILE (diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza personale, al riconoscimento come persona, all’uguaglianza di fronte alla legge, libertà di movimento, all’asilo, alla nazionalità all’associazione, libertà di opinione, di espressione, alla sicurezza sociale, ecc) per questo è stata fondata l’ONU, che deve sorvegliare e punire le violazioni di questi diritti.
b) definisce donna: ciascun essere di sesso femminile anche se inferiore a 18 anni;
c) definisce vittima: qualsiasi persona fisica che subisca violenze fondate sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze, come definite dalla convenzione;
d) definisce genere: concetto psicologico e culturale sociale, assunto come variabile e mutevole nel tempo, che muove da stereotipi comportamentali che si ritengono normalmente riferiti ed appropriati per donne ed uomini in materia di ruoli, comportamenti, attività, attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; la violenza basata sul genere, quindi designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale ed è diversa dal sesso, che dipende da caratteristiche biologiche.
Va notato che nel nostro ordinamento sesso e genere vengono spesso usati come sinonimo, senza distinzione, come per esempio nella L: 198/2006, sulle pari opportunità o nella l. 2157/2012 sul riequilibrio di genere negli enti locali; cosiccome, altre volte usa, viene usato, solo il termine genere in sostituzione anche di sesso, come nella parità di accesso agli organi delle società quotate in borsa o pubbliche L.120/2011, oppure viceversa viene usato solo il termine sesso, come nella legge sull’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, con questo creando poca chiarezza ed una certa confusione, non ponendo l’accento sul fatto che le donne sono donne, quindi sul genere, che ha patito e continua a patire varie forme di discriminazione. In tal modo si continuano a proteggere, di fatto, allo stesso modo uomini e donne.
e) definisce violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, che si verifichino all’interno della famiglia o del nucleo familiare, tra attuali o precedenti coniugi o partner, anche se non obbligatoriamente residenti nella medesima abitazione.
Bisogna sottolineare che gran parte delle previsioni della convenzione sono stati recepite nella L.119/2013 per quanto concerne i profili penalistici della disciplina.
La convenzione impone, nel cap. III, fornisce gli obblighi generali a cui gli stati si debbono uniformare nell’ambito della prevenzione.
Art 12-14-15-15-17- adottare politiche coordinate per promuovere i cambiamenti di comportamento socio-culturale degli uomini e donne, al fine di eliminare stereotipi che giustifichino l’idea di inferiorità della donna e quindi la violenza sulle donne. A tal fine devono adottare le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, in particolare uomini, ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza contro le donne, come prevede la C. stessa. Specifica, in cosa dette misure possano formalizzarsi, come includere nei programmi scolastici di insegnamento ad ogni livello materiali didattici sui ruolo di genere, sul tema dell’uguaglianza; cosi come formare le figure professionali che si occupino di vittime, di autori degli atti di violenza, sia personale che intra-familiare, e io ritengo anche gli avvocati, incoraggiando corsi di formazione al fine di consentire quella gestione globale ed adeguata nei casi di violenza; predisporre programmi rivolti agli autori di violenza domestica per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti, per prevenire nuove violenze, cooperare con soggetti del settore privato, dell’informazione e della comunicazione e dei mass-media per elaborare ed attuare politiche e linee guida e norme di autoregolazione, per prevenire la violenza contro le donne ed il rispetto della loro dignità
L’art. 13 fa riferimento espresso all’importanza delle campagne di sensibilizzazione ad ogni livello per aumentare la consapevolezza e la comprensione, da parte del vasto pubblico, delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza, della loro conseguenza sui bambini e sulla necessità di prevenirle.
Nell’ambito della protezione e sostegno delle vittime, il cap. IV obbliga gli stati ad adottare serie misure per proteggere ed aiutare le vittime della violenza, prevedendo servizi di supporto specializzati e la creazione di case rifugio.
Nel nostro ordinamento l’aiuto a sostegno alle donne di violenza dovrebbe essere assicurato dai centri antiviolenza, dimostratisi un presidio fondamentale di aiuto e sostegno alla donna vittima di violenza; istituire case rifugio e centri di accoglienza in misura sufficiente ed apposite linee telefoniche; porre l’accento sui bisogni e la sicurezza delle vittime; istituire servizi speciali di protezione; formare medici, psicologi; consulenze giuridiche.
il capitolo V Definisce i comportamenti violenti nei confronti delle donne ed IMPONE agli stati di punirli, per lo più penalmente (stalking, violenza fisica, psicologica, stupro, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto e sterilizzazione forzata, molestie sessuali) in quanto la violenza domestica non deve essere considerata un fatto privato.
In gran parte tali previsioni sono state recepite nella L:119/2013 per quanto concerne i profili penalistici della disciplina e le case rifugio.
Particolarmente rilevanti ed importanti gli artt. 29 e 30, che impongono agli Stati di prevedere il risarcimento delle vittime in ogni caso, nell’ipotesi che il reo non possa pagare il ristoro dei danni
Gli artt. 29 e 30 prevedono l’attribuzione alle vittime di mezzi di azione civile contro l’autore dei reati, per chiedere il risarcimento. Ma prevedono – se la riparazione non è garantita in altro modo (autore del reato, assicurazioni, servizi medici e sociali finanziati dallo stato) o quando le autorità statali abbiano mancato al dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione – la possibilità delle vittime di ottenere in risarcimento da parte dello Stato.
Si ricorda che nel nostro ordinamento un fatto produttivo di danno può rivestire una duplice valenza, in quanto può costituire allo stesso tempo sia un illecito civile che un illecito penale. La persona offesa dal reato può dunque sia presentare in sede civile una domanda di risarcimento del danno subito, che costituirsi parte civile e rivolgere la medesima domanda all’interno del processo penale.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno da parte dello Stato in caso di gravi pregiudizi alla salute e al fisico, si deve proprio sottolineare l’inadempimento totale dello Stato alle previsioni della Convenzione, non essendo previsti fondi nazionali cui attingere in caso di inadempimento dell’obbligo di risarcimento danni da parte dell’autore di uno dei reati previsti dalla convenzione, mentre è previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, del racket dell’usura, della tratta di persone.
Sarà quindi la giurisprudenza che potrà risolvere. Ad oggi ci sono alcuni precedenti come la sentenza del Tribunale Civile di Torino nr. 3145/2010, antecedente alla ratifica della convenzione, che si fonda su una interpretazione della precedente direttiva CE 2004/80. In un caso di violenza sessuale con condanna passata in giudicato, in presenza di inadempienza risarcitoria dell’autore del reato, il Tribunale ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere alla vittima €.90.000,00 poiché lo Stato italiano ha omesso gli atti necessari ad adeguarsi a quanto previsto dalla direttiva, che impone agli stati dell’Unione di creare un fondo di garanzia per il risarcimento delle vittime di violenza sessuale, per i casi in cui l’autore della violenza si renda insolvente. Ora seguita dalla sentenza nr.13885/2014 del tribunale di Roma, che condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di €95.000,00 quale risarcimento del danno a favore della vittima di uno stupro di gruppo, in conseguenza dell’inadempimento dello Stato Italiano all’obbligo di conformarsi alla direttiva, accertato il fatto che sia impossibile la corresponsione del risarcimento da parte dei colpevoli, in quanto ammessi al patrocinio a carico dello Stato, nel procedimento penale terminato con la condanna degli stessi con sentenza passata in cosa giudicata. La sentenza civile è stata emessa a seguito di ricorso ex art.702 Bis cpc. da qui l’importanza di conoscere le disposizioni della convenzione richiederne l’applicazione per forzare l’adeguamento delle norme.
Altra novità rilevante è contenuta nell’art. 31, dove prevede l’obbligo degli stati firmatari di predisporre misure legislative per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza considerati dalla Convenzione. Disciplina che, in teoria, è sostanzialmente equivalente a quella Italiana in vigore, soprattutto in relazione alla disciplina dell’affido condiviso e monoparentale e nei casi di violenza domestica e stalking
Altra novità importante è prevista dall’art. 48 che FA DIVIETO di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra i quali la conciliazione, la mediazione, per tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione, in quanto la gravità dei comportamenti è tale che necessita del processo, con esigenze di tutela psicologica delle vittime, che sconsigliano di ricorrere a procedure che richiedano un accordo tra le parti;
Non vi è nessun problema per il diritto penale che non conosce metodi alternativi, ma vi sono delle problematiche nel settore civile, dove il d.l. 4.3.2010 e successive modifiche, ha disciplinato la possibilità della mediazione nelle controversie civili, quindi anche quelle per risarcimento dei danni e commerciali. Tali norme sono in conflitto con quanto dispone la convenzione agli stati parte!
Ancora l’art. 50 dispone la celerità e tempestività nelle misure preventive a protezione delle vittime.
Ancora l’art. 55 prevede la perseguibilità dei reati d’ufficio. Su tale punto il nostro legislatore ha deciso di non seguire le indicazioni della Convenzione perché prevede per esempio per lo stalking la procedibilità a seguito di presentazione della denuncia, che però diventa poi irrevocabile solo a fronte di delitto aggravato (con minacce reiterate dall’ex coniuge, da persona che è stata legata da relazione affettiva, con mezzi informatici). Così come per i delitti di violenza sessuale, mentre sono perseguibili d’ufficio i maltrattamenti in famiglia.
L’Italia, nonostante la ratifica della convenzione e gli impegni presi con la promulgazione della legge 119/2013, ha ancora molte carenze in relazione alle previste disposizioni di carattere culturale, dove si richiede di intervenire nelle scuole, sui mass media, nell’educazione in generale, per far quei passi avanti ancora necessari all’affermazione di un immagine non discriminatoria della donna
Entro un anno verrà costituito l’organismo incaricato di vigilare sull’attuazione della Convenzione il cd. Grevio, formato da un gruppo di esperti alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, che monitorerà anche l’Italia ed i suoi comportamenti
NELLA PREVENZIONE SONO COMPRESI:
Cambiare atteggiamenti, ruoli di genere, stereotipi che rendono accettabili le violenze sulle donne;
formare professionisti in grado di assistere le vittime;
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle diverse forme di violenza e sul loro impatto dannoso;
includere nei programmi di insegnamento ad ogni livello di istruzione dei materiali sul tema di uguaglianza di genere;
cooperare con ong, mass media e settore privato per sensibilizzare il vasto pubblico;
PROTEGGERE INCLUDE:
garantire che le misure adottate pongano un particolare accento sui bisogni e sulla sicurezza delle vittime;
istituire servizi speciali di protezione per formare sostegno medico, psicologico, consulenze giuridiche per le vittime ed i figli;
istituire case rifugio e centri di accoglienza in numero sufficiente ed apposite linee telefoniche;
PERSEGUIRE GLI AUTORI DI VIOLENZE.
Garantire che la violenza contro le donne sia penalmente e debitamente punita;
cccertarsi che la cultura,le tradizioni i costumi, le religioni o il cd onore non possano giustificare nessun atto di violenza;
garantire che le vittime abbiano accesso alle misure di protezione speciali nel corso delle indagini e dei procedimenti giuridici;
garantire che i servizi delle Forze dell’Ordine incaricati di far rispettare le legge diano una risposta immediata alle richieste di assistenza e gestiscano in modo adeguato le situazioni pericolose;
MONITORAGGIO:
istituire un meccanismo specifico per garantire l’applicazione della Convenzione = gruppo di esperti che ne accerterà il rispetto da parte degli stati per garantirne l’efficacia;
SI RIVOLGE:
protegge le donne, le ragazze, indipendentemente dalla loro origine, razza, età, religione, ceto sociale, status di migrante, orientamento sessuale;
Anche l’art. 5 della l.119/2013 prevede che lo Stato deve prevenire la violenza contro le donne attraverso l’informazione e la sensibilizzazione delle collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione di conflitti nei rapporti interpersonali;
sensibilizzare gli operatori del settore dei media per la realizzazione di comunicazioni, informazioni rispettose della rappresentazione di genere;
promuovere una adeguata formazione del personale della scuola e relazioni contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell’ambito delle indicazioni date, curricoli nelle scuole d’infanzia, del 1° ciclo, tecnici, licei, scuole di ogni stato e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti, al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso adeguata valorizzazione nei libri di testo;
prevedere specifiche azioni positive per la prevenzione il contrasto ed il sostegno alle vittime di violenza, attraverso competenti amministrazioni.
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